Trasparenza
La pubblicazione dei dati di seguito riportati adempie agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 186 del 9 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.». (13A08109) (GU n.236 del 8-10-2013)
Vigente al: 8-10-2013
Art. 9
Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema.
2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell’avvenuto adempimento o aggiornamento.
Dati aggiornati al 30.01.2025
Consiglio Direttivo
Rosita Volani
Legale rappresentante
Data dell’atto della prima nomina – 16/04/2010
Data dell’atto della nomina corrente – 27/06/2023
Estremi atto di conferimento – Verbale assemblea ordinaria dei soci del 27/06/2023
Durata della carica – 2 anni
Compenso – carica gratuita
Direzione artistica
Compenso annuo – 19.357,00€
Curriculum Direzione artistica
Antonio Restelli
Vicepresidente
Data dell’atto della prima nomina – 24/01/1996
Data dell’atto della nomina corrente – 27/06/2023
Estremi atto di conferimento – Verbale assemblea ordinaria dei soci del 27/06/2023
Durata della carica – 2 anni
Compenso – carica gratuita
Curriculum
Thomas Emmenegger
Data dell’atto della prima nomina – 24/01/1996
Data dell’atto della nomina corrente – 27/06/2023
Estremi atto di conferimento – Verbale assemblea ordinaria dei soci del 27/06/2023
Durata della carica – 2 anni
Compenso – carica gratuita
Curriculum
Francesco Roberto
Data dell’atto della prima nomina – 06/06/2015
Data dell’atto della nomina corrente – 27/06/2023
Estremi atto di conferimento – Verbale assemblea ordinaria dei soci del 27/06/2023
Durata della carica – 2 anni
Compenso – carica gratuita
Curriculum
Associazione Olinda OdV si avvale dei seguenti consulenti:
Barbara Rivoltella – consulente controllo di gestione
Durata della prestazione – dal 05/02/2024 al 31/07/2023
Compenso percepito nell’anno 2024 – 8.453,72€
Curriculum Consulente
La pubblicazione dei dati di seguito riportati adempie agli obblighi disposti dall’articolo 1, commi 125 – 129 della Legge 124 del 4 agosto 2017.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO – LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Testo del decreto-legge 4 agosto 2017, n. 124 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 189 del 14 agosto 2017) recante: <<Legge annuale per il mercato e la concorrenza.>> (17G00140) (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017).
125. A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all’articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
126. A decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
127. Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
128. All’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».
129. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Associazione Olinda OdV
P.IVA 12269570151
C.F. 97178030157